Guida alle normative sui carrelli elevatori
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FAQ

Sfoglia la nostra sezione dedicata alle principali normative in merito all’utilizzo dei carrelli elevatori

Targatura carrelli elevatori

Normativa sulla targatura dei carrelli elevatori

Codice della strada (Dlgs nr 285 del 30/04/1992). Omologazione specifica per la circolazione su strada pubblica.

Stralcio Art 58 – D.Lgs 285/1992

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Ulteriori indicazioni

Con tale definizione il legislatore ha associato i carrelli alle macchine operatrici e, pertanto, dovranno seguire tutte le procedure previste per ottenere l’autorizzazione a circolare sulla strada.

Le macchine operatrici sono soggette a una vera e propria immatricolazione dei carrelli e devono essere munite di: carta di circolazione e targa posteriore per macchine operatrici semoventi oppure speciale targa di immatricolazione per macchine operatrici trainate.

I documenti di circolazione e le targhe sono rilasciati dall’UMC presso il quale viene presentata la domanda di immatricolazione da parte di chi si dichiara proprietario della macchina operatrice. Quindi si procederà alla omologazione individuale del carrello.

La ns azienda può fornire tale servizio, tramite una agenzia specializzata che cura l’intero iter: dalla richiesta fino all’ottenimento della targa.Sembrerebbe che le macchine operatrici in leasing possano essere immatricolate. È ammessa anche l’immatricolazione di macchine operatrici acquistate con riserva della proprietà (art. 1523 CC – patto di riservato dominio).

Sostanze assorbenti

Sostanze assorbenti acido batterie

Decreto Ministeriale nr 20 del 24/01/2011

Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

Il succitato D.M. obbliga ad avere un prodotto che neutralizzi una eventuale fuoriuscita di acido solforico da accumulatori al piombo, in tutte le seguenti aree di lavoro: – Rivenditori, sia al minuto che all’ingrosso, ed esercizi per la ricarica e la sostituzione di batterie avviamento. – Stazioni di ricarica batterie da trazione. – Automezzi a trazione elettrica. – Impianti di batterie stazionarie. – Mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti (Vigili del fuoco, Vigili Urbani, Carabinieri, mezzi di soccorso, protezione civile, ecc.) – Aree di stoccaggio e smaltimento batterie esauste e relativi mezzi di trasporto.

BATTERIE DI AVVIAMENTO

Secondo il DECRETO N. 20 del 24 gennaio 2011 la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:

– Depositi per la vendita all’ingrosso 200 litri / 160 Kg di sostanza inertizzante (Agenzie di rappresentanza in genere)
– Depositi per la vendita al dettaglio 100 litri / 80 Kg di sostanza inertizzante (Ricambisti, concessionarie auto e moto)
– esercizi per la ricarica e la sostituzione 25 litri / 20 Kg di sostanza inertizzante.

BATTERIE DI TRAZIONE

Secondo il DECRETO N. 20 del 24 gennaio 2011 in tutte le aree destinate alla ricarica delle batterie al piombo deve essere disponibile la sostanza inertizzante nei seguenti quantitativi:

– Piccoli impianti – (fino a 5 batterie) del 50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
– Impianti medi – (fino a 20 batterie) del 100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
– Grandi impianti – (oltre 20 batterie) del 200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

RISCHI DA PROBLEMI LEGATI ALLA “TUTELA DELL’AMBIENTE”

Evento:
Nessun spandimento di acido solforico

Sanzioni possibili:
1. Eventuale verbale di disposizione da parte di ARPA di dotarsi di Sostanza Assorbente e Neutralizzante.
In caso di mancata attuazione della disposizione, segue un verbale di prescrizione con sanzione da 105 a 620 Euro.

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Evento:
Spandimento in fognatura di acido solforico

Sanzioni possibili:
1. Scarico senza autorizzazione: Sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 Euro.
2. Superamento limiti scarico: Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 Euro.
3. Scorretta gestione di rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro.

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Evento:
Spandimento sul suolo/terreno di acido solforico

Sanzioni possibili:
1. Abbandono di rifiuti: Sanzione amministrativa da 105 a 620 Euro.
2. Scorretta gestione di rifiuti pericolosi: Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro.
3. Pena da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 euro.
4. Mancata comunicazione spandimento alle autorità entro 24 ore: Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 euro.
RISCHI DA PROBLEMI LEGATI ALLA “SICUREZZA DEI LAVORATORI”

Evento:
Nessun infortunio.

Sanzioni possibili:
1. Eventuale verbale di disposizione da parte di SPISAL di dotarsi di Sostanza Assorbente e Neutralizzante.
In caso di mancata attuazione della disposizione, segue un verbale di prescrizione con sanzione da 750 a 4.000 euro

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Evento:
Infortunio del lavoratore

Sanzioni possibili:
1. Arresto da 2 a 4 mesi,
2. ammenda da 750 a 4.000 euro.

Manutenzione preventiva carrelli

Normativa sulla manutenzione dei carrelli elevatori

D.lgs nr 81 del 09/04/2008 – D.lgs nr 10 del 03/08/2009 – Direttiva macchine 2006/42/CE. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stralcio Art 69 – D.Lgs 81/2008

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Stralcio Art 70 – D.Lgs 81/2008

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Stralcio Art 71 – D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (libretto delle manutenzioni). Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

Garanzia legale

Garanzia legale sui carrelli elevatori

Decreto Legislativo nr 24 del 02/02/2002. Attuazione della direttiva 1999/44/CE sulla garanzia.

Stralcio Art 1 – D.Lgs 24/2002

Disciplina della vendita dei beni di consumo. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e’ inserito il seguente paragrafo:

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). – Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata […] 2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata 3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
1519-ter (Conformita’ al contratto). – Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

1519-quater (Diritti del consumatore). – Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.

1519-sexies (Termini). – Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.

La garanzia in generale

Introduzione

I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. La garanzia interviene quando i vizi siano tali o da rendere obiettivamente il bene inidoneo all’uso a cui è destinato, o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. La caratteristica della garanzia sta nel fatto che tali vizi siano occulti, ovvero non noti o non riconoscibili all’atto dell’acquisto.

Termini

Il legislatore ha stabilito dei termini per l‘esercizio del diritto alla garanzia. La vecchia normativa consentiva al compratore di denunciare l’esistenza dei vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescriveva in un anno. La nuova normativa consente al compratore di denunciare l’esistenza dei vizi entro due mesi dalla loro scoperta. L’azione si prescrive in due anni.

Fonti del diritto

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 – Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Riferimenti d’autore

Tratto da “Il Sole 24 ORE” del 02/02/2004.

Per capire l’oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale), e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia commerciale). La nuova legge riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.

La garanzia per i difetti di conformità, o vizi, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall’origine. Per la garanzia legale, il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni. La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell’uso protratto nel tempo.

La garanzia di buon funzionamento tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento. Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità. La nuova garanzia di due anni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Quindi un cliente privato con bene acquistato “a scontrino” potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002, mentre un libero professionista o imprenditore, con acquisto del bene in fattura, non potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002.

Formazione lavoratori

Formazione, Informazione e Addestramento

 Decreto Legislativo nr 81 del 09/04/2008. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stralcio Art 36 – D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Stralcio Art 73 – D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione per l’utilizzo dei carrelli e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Stralcio Art 74 – D.Lgs 81/2008

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Stralcio Art 75 – D.Lgs 81/2008

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Stralcio Art 78 – D.Lgs 81/2008 

I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Accordo Quadro Stato-Regioni del 07/07/2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Corsi per carrellisti

Normativa sui corsi e il patentino per carrellista

Decreto Legislativo nr 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stralcio Art 73 – D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Accordo Stato-Regioni

Supplemento Ordinario n.47 della Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/03/2012
In materia di individuazione delle attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione.

Stralcio dell’Accordo – 22/02/2012

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Si tratta di attrezzature per il sollevamento quali ad esempio piattaforme, carrelli elevatori, gru, escatavori, ecc. per le quali l’Accordo stabilisce anche i contenuti, la durata e le modalità di formazione. L’Accordo è pubblicato nel Supplemento Ordinario n.47 della Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/03/2012.

Inquadramento normativo

Il Testo Unico sulla sicurezza obbliga il datore di lavoro a formare ed informare i lavoratori per l’utilizzo delle medesime attrezzature messe a disposizione. Nel caso che l’impiego di queste attrezzature richieda particolari conoscenze e responsabilità, il datore di lavoro deve inoltre incaricare per il loro utilizzo soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto specifica informazione, formazione ed addestramento. E’ proprio in relazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/08, che prevede che uno specifico Accordo Stato-Regioni individui le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria la specifica abilitazione ed i contenuti, la durata e le modalità per lo svolgimento della formazione che consenta questa abilitazione, che è stato finalmente pubblicato questo Accordo che entrerà in vigore il 12 marzo 2013.

Contenuti dell’accordo 22 febbraio 2012

L’Accordo, oltre ad individuare le tipologie di attrezzature che richiedono l’abilitazione, stabilisce i contenuti e la durata della formazione necessaria per conseguire tale abilitazione e i soggetti che la possono erogare. Si tratta di una formazione specifica che non sostituisce, ma si aggiunge, per i lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature individuate, a quella generale e specifica comunque prevista per tutti i lavoratori.

Attrezzature e relativa formazione per l’abilitazione

Le attrezzature che necessitano di specifica abilitazione sono (tra parentesi gli allegati di riferimento):
– piattaforme di lavoro mobili elevabili (allegato III);
– gru per autocarro (allegato IV);
– gru a torre (allegato V);
– carrelli elevatori semoventi (allegato VI);
– gru mobili (allegato VII);
– trattori agricoli o forestali (allegato VIII);
– macchine movimento terra (allegato IX);
– pompe per calcestruzzo (allegato X).

Nei rispettivi allegati l’Accordo individua per ciascuna attrezzatura, i contenuti della formazione da erogare per ottenere l’abilitazione. Il programma definito nella norma prevede, per ciascuna attrezzatura:

– un modulo giuridico, della durata di 1 ora, valido per tutte le attrezzature simili come credito formativo permanente;
– un modulo tecnico di durata e contenuti variabili a seconda dell’attrezzatura;
– un modulo pratico con contenuto specifico di durata variabile;
– le modalità per la valutazione dell’avvenuto apprendimento (sia teorico che pratico), condizione indispensabile per il rilascio da parte dell’ente formatore dell’abilitazione all’utilizzo della specifica attrezzatura.

Per quanto riguarda il programma dei corsi per carrellisti, l’Accordo prevede una durata di 4 ore per la parte teorica (1 ora modulo giuridico e 3 ore per il modulo tecnico) e una durata di 8 ore per la parte pratica.

Conformità CE

Conformità CE

Decreto Legislativo nr 17 del 27/01/2010. Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE.

Con il D.Lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE e viene abrogato il precedente DPR 459/96. Viene ampliato il campo di applicazione della precedente direttiva macchine, includendo anche le quasi-macchine, cioè quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata (per es. un sistema di azionamento). Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina. ll Decreto stabilisce misure per l’immissione, la messa in servizio e la valutazione di conformità di macchine e quasi-macchine:
– Contempla delle misure specifiche per categorie di macchine potenzialmente pericolose; – Prevede inoltre una sorveglianza del mercato anche per le quasi macchine; – Le prescrizioni per le attività di certificazione CE e per la non conformità della marcatura rimangono analoghe rispetto alla precedente normativa; – Per quanto riguarda ascensori e montacarichi rinvia ad un apposito regolamento di modifica del DPR 30 aprile 1999, n. 162;

Allegato II – D.Lgs 17/2010

La DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall’utente finale. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un’indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

Allegato III – D.Lgs 17/2010

La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue: 
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura “CE” devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a
detta dimensione minima. La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 9 la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

Allegato V – D.Lgs 17/2010

Elenco indicativo dei componenti di sicurezza:

1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l’emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento.
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti.
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all’altro e inclusi nel seguente elenco:

  • dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
  • dispositivi che impediscono la caduta dell’unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
  • dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
  • ammortizzatori ad accumulazione di energia: a caratteristica non lineare, o con smorzamento del movimento di ritorno;
  • ammortizzatori a dissipazione di energia;
  • dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
  • dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

Decreto Legislativo nr 80 del 18/05/2016. Attuazione della direttiva 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica.

La Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ha abrogato la direttiva 89/336/CEE in data 20 luglio 2007. In applicazione dell’articolo 15 della nuova direttiva CEM 2004/108/CE un prodotto non modificato poteva ancora essere immesso sul mercato fino al 20 luglio 2009 a condizione che fosse conforme ai requisiti essenziali della direttiva 89/336/CEE e che il primo articolo fosse immesso sul mercato prima del 20 luglio 2007. Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Allegato I – D.Lgs 80/2016

1. Requisiti generali

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;
b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all’uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.

2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.

Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull’uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1.

Decreto Legislativo del 24/07/2006. Attuazione della direttiva 2005/88/CE – Sull’emissione acustica ambientale.

Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Modifiche dell’allegato I – Parte b, del decreto legislativo nr 262 del 4 settembre 2002.

Allegato V – D.Lgs 262/2002

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all’articolo 11 e redige per inscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all’articolo 8.
2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine o attrezzature alle prescrizioni della presente direttiva.
4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni della presente direttiva.

Decreto Legislativo del 17/04/2014. Attuazione della direttiva 2012/46/CE – Sull’emissioni veicoli diesel non stradali

Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

Articolo 2 D.Lgs del 03/03/2011

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

– macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell’allegato […]
– omologazione, il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
– tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell’allegato […]
– famiglia di motori, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
– motore capostipite, un motore selezionato all’interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui all’allegato […]
– potenza del motore, la potenza netta specificata all’allegato […]
– data di produzione del motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A questo punto il motore è pronto per essere consegnato o immagazzinato;
[…]

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