Normativa sulla targatura dei carrelli elevatori

Codice della strada (Dlgs nr 285 del 30/04/1992). Omologazione specifica per la circolazione su strada pubblica.

Stralcio Art 58 – D.Lgs 285/1992

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Ulteriori indicazioni

Con tale definizione il legislatore ha associato i carrelli alle macchine operatrici e, pertanto, dovranno seguire tutte le procedure previste per ottenere l’autorizzazione a circolare sulla strada.

Le macchine operatrici sono soggette a una vera e propria immatricolazione dei carrelli e devono essere munite di: carta di circolazione e targa posteriore per macchine operatrici semoventi oppure speciale targa di immatricolazione per macchine operatrici trainate.

I documenti di circolazione e le targhe sono rilasciati dall’UMC presso il quale viene presentata la domanda di immatricolazione da parte di chi si dichiara proprietario della macchina operatrice. Quindi si procederà alla omologazione individuale del carrello.

La ns azienda può fornire tale servizio, tramite una agenzia specializzata che cura l’intero iter: dalla richiesta fino all’ottenimento della targa.Sembrerebbe che le macchine operatrici in leasing possano essere immatricolate. È ammessa anche l’immatricolazione di macchine operatrici acquistate con riserva della proprietà (art. 1523 CC – patto di riservato dominio).