Garanzia legale sui carrelli elevatori

Decreto Legislativo nr 24 del 02/02/2002. Attuazione della direttiva 1999/44/CE sulla garanzia.

Stralcio Art 1 – D.Lgs 24/2002

Disciplina della vendita dei beni di consumo. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e’ inserito il seguente paragrafo:

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). – Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata […] 2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata 3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
1519-ter (Conformita’ al contratto). – Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

1519-quater (Diritti del consumatore). – Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.

1519-sexies (Termini). – Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.

La garanzia in generale

Introduzione

I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. La garanzia interviene quando i vizi siano tali o da rendere obiettivamente il bene inidoneo all’uso a cui è destinato, o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. La caratteristica della garanzia sta nel fatto che tali vizi siano occulti, ovvero non noti o non riconoscibili all’atto dell’acquisto.

Termini

Il legislatore ha stabilito dei termini per l‘esercizio del diritto alla garanzia. La vecchia normativa consentiva al compratore di denunciare l’esistenza dei vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescriveva in un anno. La nuova normativa consente al compratore di denunciare l’esistenza dei vizi entro due mesi dalla loro scoperta. L’azione si prescrive in due anni.

Fonti del diritto

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 – Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Riferimenti d’autore

Tratto da “Il Sole 24 ORE” del 02/02/2004.

Per capire l’oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale), e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia commerciale). La nuova legge riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.

La garanzia per i difetti di conformità, o vizi, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall’origine. Per la garanzia legale, il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni. La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell’uso protratto nel tempo.

La garanzia di buon funzionamento tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento. Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità. La nuova garanzia di due anni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Quindi un cliente privato con bene acquistato “a scontrino” potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002, mentre un libero professionista o imprenditore, con acquisto del bene in fattura, non potrà avvalersi del D.Lgs 24/2002.