Normativa sui corsi e il patentino per carrellista

Decreto Legislativo nr 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stralcio Art 73 – D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Accordo Stato-Regioni

Supplemento Ordinario n.47 della Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/03/2012
In materia di individuazione delle attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione.

Stralcio dell’Accordo – 22/02/2012

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Si tratta di attrezzature per il sollevamento quali ad esempio piattaforme, carrelli elevatori, gru, escatavori, ecc. per le quali l’Accordo stabilisce anche i contenuti, la durata e le modalità di formazione. L’Accordo è pubblicato nel Supplemento Ordinario n.47 della Gazzetta Ufficiale n.60 del 12/03/2012.

Inquadramento normativo

Il Testo Unico sulla sicurezza obbliga il datore di lavoro a formare ed informare i lavoratori per l’utilizzo delle medesime attrezzature messe a disposizione. Nel caso che l’impiego di queste attrezzature richieda particolari conoscenze e responsabilità, il datore di lavoro deve inoltre incaricare per il loro utilizzo soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto specifica informazione, formazione ed addestramento. E’ proprio in relazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/08, che prevede che uno specifico Accordo Stato-Regioni individui le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria la specifica abilitazione ed i contenuti, la durata e le modalità per lo svolgimento della formazione che consenta questa abilitazione, che è stato finalmente pubblicato questo Accordo che entrerà in vigore il 12 marzo 2013.

Contenuti dell’accordo 22 febbraio 2012

L’Accordo, oltre ad individuare le tipologie di attrezzature che richiedono l’abilitazione, stabilisce i contenuti e la durata della formazione necessaria per conseguire tale abilitazione e i soggetti che la possono erogare. Si tratta di una formazione specifica che non sostituisce, ma si aggiunge, per i lavoratori incaricati all’utilizzo delle attrezzature individuate, a quella generale e specifica comunque prevista per tutti i lavoratori.

Attrezzature e relativa formazione per l’abilitazione

Le attrezzature che necessitano di specifica abilitazione sono (tra parentesi gli allegati di riferimento):
– piattaforme di lavoro mobili elevabili (allegato III);
– gru per autocarro (allegato IV);
– gru a torre (allegato V);
– carrelli elevatori semoventi (allegato VI);
– gru mobili (allegato VII);
– trattori agricoli o forestali (allegato VIII);
– macchine movimento terra (allegato IX);
– pompe per calcestruzzo (allegato X).

Nei rispettivi allegati l’Accordo individua per ciascuna attrezzatura, i contenuti della formazione da erogare per ottenere l’abilitazione. Il programma definito nella norma prevede, per ciascuna attrezzatura:

– un modulo giuridico, della durata di 1 ora, valido per tutte le attrezzature simili come credito formativo permanente;
– un modulo tecnico di durata e contenuti variabili a seconda dell’attrezzatura;
– un modulo pratico con contenuto specifico di durata variabile;
– le modalità per la valutazione dell’avvenuto apprendimento (sia teorico che pratico), condizione indispensabile per il rilascio da parte dell’ente formatore dell’abilitazione all’utilizzo della specifica attrezzatura.

Per quanto riguarda il programma dei corsi per carrellisti, l’Accordo prevede una durata di 4 ore per la parte teorica (1 ora modulo giuridico e 3 ore per il modulo tecnico) e una durata di 8 ore per la parte pratica.