Conformità CE

Decreto Legislativo nr 17 del 27/01/2010. Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE.

Con il D.Lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE e viene abrogato il precedente DPR 459/96. Viene ampliato il campo di applicazione della precedente direttiva macchine, includendo anche le quasi-macchine, cioè quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata (per es. un sistema di azionamento). Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina. ll Decreto stabilisce misure per l’immissione, la messa in servizio e la valutazione di conformità di macchine e quasi-macchine:
– Contempla delle misure specifiche per categorie di macchine potenzialmente pericolose; – Prevede inoltre una sorveglianza del mercato anche per le quasi macchine; – Le prescrizioni per le attività di certificazione CE e per la non conformità della marcatura rimangono analoghe rispetto alla precedente normativa; – Per quanto riguarda ascensori e montacarichi rinvia ad un apposito regolamento di modifica del DPR 30 aprile 1999, n. 162;

Allegato II – D.Lgs 17/2010

La DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall’utente finale. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un’indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

Allegato III – D.Lgs 17/2010

La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue: 
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura “CE” devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a
detta dimensione minima. La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 9 la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

Allegato V – D.Lgs 17/2010

Elenco indicativo dei componenti di sicurezza:

1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l’emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento.
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti.
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all’altro e inclusi nel seguente elenco:

  • dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
  • dispositivi che impediscono la caduta dell’unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
  • dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
  • ammortizzatori ad accumulazione di energia: a caratteristica non lineare, o con smorzamento del movimento di ritorno;
  • ammortizzatori a dissipazione di energia;
  • dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
  • dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

Decreto Legislativo nr 80 del 18/05/2016. Attuazione della direttiva 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica.

La Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ha abrogato la direttiva 89/336/CEE in data 20 luglio 2007. In applicazione dell’articolo 15 della nuova direttiva CEM 2004/108/CE un prodotto non modificato poteva ancora essere immesso sul mercato fino al 20 luglio 2009 a condizione che fosse conforme ai requisiti essenziali della direttiva 89/336/CEE e che il primo articolo fosse immesso sul mercato prima del 20 luglio 2007. Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Allegato I – D.Lgs 80/2016

1. Requisiti generali

Le apparecchiature sono progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;
b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all’uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.

2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.

Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull’uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1.

Decreto Legislativo del 24/07/2006. Attuazione della direttiva 2005/88/CE – Sull’emissione acustica ambientale.

Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Modifiche dell’allegato I – Parte b, del decreto legislativo nr 262 del 4 settembre 2002.

Allegato V – D.Lgs 262/2002

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui ai punto 2, accerta e dichiara che le macchine o attrezzature sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito prescritti all’articolo 11 e redige per inscritto la dichiarazione di conformità CE prescritta all’articolo 8.
2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare prodotto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può incaricare un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle macchine o attrezzature alle prescrizioni della presente direttiva.
4. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fabbricazione, sia garantita la conformità delle macchine o attrezzature alla documentazione tecnica di cui ai punti 2 e 3 e alle prescrizioni della presente direttiva.

Decreto Legislativo del 17/04/2014. Attuazione della direttiva 2012/46/CE – Sull’emissioni veicoli diesel non stradali

Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

Articolo 2 D.Lgs del 03/03/2011

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

– macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell’allegato […]
– omologazione, il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
– tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell’allegato […]
– famiglia di motori, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
– motore capostipite, un motore selezionato all’interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui all’allegato […]
– potenza del motore, la potenza netta specificata all’allegato […]
– data di produzione del motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A questo punto il motore è pronto per essere consegnato o immagazzinato;
[…]